Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/11/2025, n. 28880
In presenza di una doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo.
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