Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/10/2025, n. 28083
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, la clausola di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. deve interpretarsi riferita esclusivamente al termine semestrale indicato dalla norma. È sufficiente per evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale, per non compromettere la natura di “a prima richiesta” della garanzia.
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