Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/04/2026, n. 9565

COMUNIONE E CONDOMINIO - Parti comuni dell'edificio

Nel caso di frazionamento di un edificio originariamente unitario, la vendita della prima porzione determina la nascita del condominio, con conseguente operatività della presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c. in ordine al suolo di sedime, al sottosuolo, alle fondazioni, ai muri maestri, alle travi e pilastri portanti, nonché alle aree scoperte destinate a servizio dell’edificio (resede, cortili, parcheggi), salvo diverso ed espresso titolo contrario. Ne consegue che il singolo condomino non può, invocando l’art. 1102 o l’art. 1122 c.c., demolire o trasformare le strutture portanti comuni (fondazioni, travi, muri divisori) né occupare in via esclusiva porzioni del resede e del sottosuolo condominiali per la realizzazione di nuove costruzioni o locali seminterrati, trattandosi di attività che eccedono l’uso più intenso consentito e si traducono in indebita sottrazione e distruzione di beni comuni.

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