Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/11/2025, n. 30133
In tema di società per azioni, allorquando la “deliberazione” assembleare di cui all’art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all’assemblea che ha adottato la delibera ed a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, incapoal socio medesimo, del diritto di recesso suddetto.
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