Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/11/2025, n. 30133
In tema di società di capitali, la previsione dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, secondo cui “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti (…)”, deve intendersi riferita sia alla fattispecie in cui la “deliberazione” assembleare abbia costituito un avvenimento considerato in sé stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, sia all’ipotesi in cui la medesima “deliberazione” abbia costituito l’ultimo atto di una operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l’esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare.
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