(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2008, n. 23847) PROCEDIMENTO CIVILE – DIFESA PERSONALE DELLA PARTE – Procedimento civile – Difesa personale della parte quale soggetto esercente la professione legale – Ammissibilità – Diritto alla liquidazione degli onorari – Sussistenza.
L’attività di difesa svolta nel processo da soggetto abilitato all’esercizio della professione legale ed avente la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, anche se compiuta nel proprio interesse, come è consentito dall’art. 86 cod. proc. civ., dà diritto alla liquidazione dei relativi onorari
Fonti: Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008
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