Una vexata quaestio sottoposta da questo Studio all’attenzione della Cassazione è relativa alla possibilità del creditore di poter agire, a soddisfazione della propria pretesa, contestualmente con più azioni esecutive nei confronti del debitore.
La Suprema Corte ha confermato, con sentenza n. 23847/2008 del 18.9.2008, che “è ammissibile l’introduzione di più procedimenti esecutivi sulla base del medesimo titolo esecutivo e sui medesimi beni”, sul presupposto che “il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento di chiuda (v. Cass. 4375/92): il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce, infatti, che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo”.
A tutela del debitore, comunque, vi è sempre il rimedio, ai sensi dell’art. 483 c.p.c., il quale può opposizione eccependo il cumulo dei mezzi espropriativi.
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