Studio Legale Panariti & Morelli

Ma l’INPS ha sempre diritto a rideterminare le pensioni nei confronti del contribuente ai sensi dell’art. 52 L. 88/1989? Il Tribunale di Roma fissa le regole e dà ragione al pensionato

INPS rideterminazione pensioni

Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro (n. 412/2025 del 04/06/2025), a definizione di un ricorso proposto da questo Studio, ha stabilito, in modo inequivocabile, i limiti entro cui l’Ente previdenziale può rideterminare l’ammontare delle pensioni in danno del beneficiario ai sensi dell’art. 52 L. 88/1989.

Nel caso di specie, una pensionata si era vista rideterminare quanto erogato nel corso degli anni precedenti, in applicazione del ridetto articolo, secondo il quale “Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.

Sulla portata applicativa della norma è successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.

Nel ricorso si rappresentava che la pensionata aveva provveduto puntualmente a dichiarare e documentare, negli anni, i propri redditi, non sussistendo quindi alcun dolo imputabile alla stessa, e chiedendo di conseguenza che fosse accertata l’irripetibilità dell’indebito previdenziale, avendo erroneamente l’Ente accreditato importi trattenuti in buona fede dalla beneficiaria.

In tal senso, la Suprema Corte (Cass., sez. lav., n. 5984 del 23 febbraio 2022 e Cass., sez. lav., n. 10337 del 18 aprile 2023) ha ormai pacificamente chiarito che “l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.”

E, secondo il pacifico e condivisibile indirizzo interpretativo ribadito dalla recente Cass. 3545/2025, cit., “il criterio per la imputabilità dell’errore all’ente erogatore della prestazione è la disponibilità o meno, da parte dell’ente, dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (v. Cass. n. 17417 del 2016)” e che “se i dati non sono già conosciuti dall’ente (per non essere in suo possesso) e vengono trasmessi dall’interessato (o dal datore di lavoro), l’INPS non ha un onere di verifica degli stessi (neppure in caso di anomalie apparenti); come logico corollario, è stata affermata la non configurabilità di un errore imputabile all’INPS per l’omissione del relativo controllo (così in motivaz., Cass. n. 17417 cit.)”.

Nella sentenza del Tribunale si argomenta, poi, sulle ragioni della ricorrente: “Orbene, come correttamente dedotto dalla ricorrente nel caso di specie il ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità dipende soltanto da un riesame dei redditi dell’anno 2021, tempestivamente e correttamente comunicati in sede di relativa dichiarazione annuale all’amministrazione finanziaria. Non è stato nemmeno profilato, invero, che la ricorrente abbia omesso di dichiarare una parte dei redditi posseduti o che, in ogni caso, abbia dichiarato una situazione reddituale diversa da quella effettiva, per il possesso di altri redditi non inseriti nel modello 730. Di conseguenza, l’esatta situazione reddituale della ricorrente era conoscibile dall’Istituto secondo la normale diligenza nella verifica dei dati reddituali in suo possesso”.

Ed il Tribunale così conclude: “Di conseguenza, in assenza di erronee comunicazioni reddituali effettuate all’Agenzia delle entrate o di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per l’anno 2021 – come detto, nemmeno allegate dell’Istituto – nessun obbligo di comunicazione ulteriore, in base alla normativa vigente, sopra esaminata, era configurabile in capo al pensionato, profilandosi un errore imputabile all’Inps nell’originario provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico e, al contempo, l’assenza di dolo in capo all’odierna ricorrente. In conclusione, le domande spiegate in ricorso vanno accolte, sussistendo tutte le condizioni stabilite in giurisprudenza per ritenere irripetibili le somme indebitamente percepite dalla ricorrente.”

Condividi l’articolo su Linkedin:

I commenti sono chiusi.

error: Il contenuto è protetto!