La sentenza n. 13244/2025, pubblicata il 22/12/2025, del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ha confermato che il lavoratore, che – come caregiver – assiste un familiare soggetto disabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non può essere trasferito di sede, senza il suo previo consenso, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda, nella stessa città, uffici dislocati in diversi luoghi.
Il ricorrente, assistito da questo Studio, aveva tempestivamente impugnato detto trasferimento, deducendone l’illegittimità. Il datore di lavoro, di contro, aveva contestato che potesse qualificarsi un trasferimento, poiché non sussisteva variazione della sede di lavoro, sempre nella stessa città, necessitando l’indicazione di altra sede per esigenze organizzative e tecniche dell’azienda.
La sentenza accoglie, dunque, il ricorso – dichiarando illegittimo il trasferimento – deducendo che “La ratio della disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in forza del quale il lavoratore che assiste un familiare con disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in situazione di gravità) non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, ha quindi lo scopo di tutelare la permanenza del lavoratore nel luogo geografico di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionale ad agevolare l’attività di assistenza, sicché la nozione di trasferimento protetto non coincide pienamente con quella delineata dall’art. 2103 c.c., bensì abbraccia ogni mutamento imposto unilateralmente che abbia incidenza significativa sui beni e sulle esigenze tutelate dalla normativa speciale”.
In tal senso la sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità, per cui “Cass., sez. lav., n. 2969 dell’8 febbraio 2021, nel ribadire che “il trasferimento del lavoratore di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi (vedi Cass. 12/10/2017 n. 24015, Cass. 23/8/2019 n. 21670)”, ha ulteriormente precisato “in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17/6/2012 n. 9201, Cass. 3/11/2015 n. 22421, Cass. 12/12/2016 n. 25379)” che “la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3 Cost., comma 2, e della Carta di Nizza che, al capo 3 – rubricato Uguaglianza riconosce e rispetta i diritti dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (art. 26) e al capo 4 – rubricato Solidarietà – tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un alto livello di protezione della salute umana” e che “Va anche osservato che la lettura della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 nei termini sopra ricostruiti è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009. dall’Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. cit. n. 25379/2016 cui adde Cass. 23/5/2017n. 12911)”.
Nel caso di specie, poi, posto che non era nemmeno in contestazione l’assistenza prestata dal ricorrente al suo familiare – residente nello stesso stabile – soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma, 3 della legge n. 104/1992, il mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione integra dunque un trasferimento di sede vietato in assenza di consenso del lavoratore: tanto più, laddove non ricorrono ragioni organizzative del datore di lavoro che non sia possibile fronteggiare altrimenti, circostanza nemmeno allegata dall’azienda.
Più genericamente, la sentenza poi deduce che “A tale riguardo, invero, il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive – legittimanti la mobilità, ma non anche nei casi di soppressione del posto –, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l’impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto (ad es. l’incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell’inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale (cfr. Cass., sez. lav. n. 33429 dell’11 novembre 2022): circostanze, queste ultime, parimenti nemmeno prospettate” da parte datoriale.
Nell’annullare il trasferimento, dichiarato illegittimo, conclude così la sentenza: “Sicché, nel caso di specie, in assenza di situazioni enucleate dalla giurisprudenza, non allegate e comprovate in giudizio, che consentano di giustificare il sacrificio del diritto di assistenza al familiare disabile, non assume alcuna rilevanza valutare quanto distante sia la nuova sede, né la misura dell’aggravio delle concrete possibilità di assistenza, incidendo direttamente il trasferimento il diritto del lavoratore all’applicazione di una norma di legge dal contenuto ben chiaro e definito e non essendo state profilate esigenze datoriali suscettibili di valutazione in ottica di contemperamento: tanto più che, nel caso di specie, pur riservandosi il diritto all’eventuale risarcimento del danno, il lavoratore non ha opposto un rifiuto al trasferimento e, anzi, pur contestandone la legittimità, ha preso servizio presso la sede comandata”.
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