Studio Legale Panariti & Morelli

Nel processo esecutivo non è sufficiente il solo deposito dei titoli in formato .eml, ma è necessario anche quello dei singoli atti muniti di attestazione di conformità

attestazione di conformità processo esecutivo

In una procedura esecutiva presso terzi, parte esecutante provvede a depositare tempestivamente atto di precetto, pignoramento e titolo esecutivo quali atti “nativi digitali”, con i messaggi di posta elettronica certificata allegati in formato .eml, affermando che, adempiuto tale onere, non è alcuna attestazione di conformità dei singoli predetti atti da depositare nel fascicolo informativo.

Tuttavia, una recente ordinanza del Tribunale di Roma, III Sezione Esecuzione Mobiliare, recante data 22.4.2026, ha affermato e ribadito – in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513 – che tale adempimento non risulta idoneo “a dimostrare l’avvenuto integrale e rituale assolvimento degli oneri imposti dagli artt. 543 e 557 c.p.c. ai fini della valida iscrizione a ruolo del processo esecutivo”.

Secondo tale ordinanza “l’attestazione di conformità non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionalmente collegata al deposito degli atti del procedimento esecutivo, dovendo consentire al giudice un immediato e diretto riscontro dell’esistenza, dell’autenticità e della regolarità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento”.

Quindi, è necessario, nei termini di cui all’art. 543 c.p.c., il deposito dei singoli atti del processo esecutivo (titolo, precetto ed atto di pignoramento presso terzi) muniti di attestazione di conformità, non essendo bastevole il deposito delle singole pec, in formato .eml, (anche provenienti dall’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni competente) attestanti la notifica degli stessi: “l’onere gravante sul creditore procedente non si esaurisce, pertanto, nella dimostrazione dell’avvenuta notificazione degli atti, ma richiede la chiara individuazione e il deposito autonomo degli stessi all’interno del fascicolo dell’esecuzione, in modo da consentire un controllo non meramente esplorativo o ricostruttivo mediante l’apertura di una pluralità di allegati di posta elettronica”.

Argomenta poi l’ordinanza nel prosieguo: “La prova della notificazione telematica assolve, infatti, a una funzione distinta e non sovrapponibile rispetto al deposito del titolo, del precetto e del pignoramento, costituendo elemento dimostrativo dell’avvenuta trasmissione, ma non sostitutivo dell’onere di produzione degli atti stessi in forma processualmente idonea. Sotto tale profilo, l’assenza di un documento autonomamente identificabile quale titolo esecutivo originale informatico – o, in alternativa, di una copia informatica ritualmente attestata conforme – impedisce di ritenere validamente perfezionato l’adempimento richiesto dalla legge entro il termine perentorio previsto. Ne consegue che, pur a fronte della produzione della relata di notificazione e dei messaggi PEC, non risulta integrato il presupposto del rituale deposito del precetto in forma conforme alle prescrizioni normative, non potendo tali atti ritenersi validamente depositati per il solo fatto di essere richiamati o incorporati in allegati di trasmissione telematica”.

Indubbiamente un’interpretazione restrittiva relativa al deposito degli atti nelle procedure esecutive, con ulteriore onere a carico della parte esecutante, non statuito in disposizioni di legge.

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