Studio Legale Panariti & Morelli

(Cass. civ., Sez. III, ordinanza 29 aprile 2026, n. 11717)

Somministrazione, danno e spese: la Cassazione non è un terzo grado di merito

recesso contratto di somministrazione

Il ricorso, curato da questo Studio assieme all’Avv. Antonella Anapoli, è stato definito con ordinanza relativa ad un rapporto continuativo di fornitura qualificato come somministrazione. Il fornitore aveva receduto con soli tre giorni di preavviso; le clienti avevano fatto valere le conseguenze dannose dell’interruzione e la compensazione tra il credito del fornitore e il controcredito risarcitorio. La Corte d’appello aveva ridotto il residuo riconosciuto alle clienti, revocato il decreto ingiuntivo e compensato integralmente le spese dei due gradi di merito. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili le censure che tendevano a rivalutare il merito e il quantum del danno e non adeguatamente formulato il motivo sul fatto decisivo omesso. La compensazione delle spese dei gradi di merito può essere legittima quando sia motivata dalla revoca del decreto ingiuntivo e dall’esiguità del credito residuo, valutati nel quadro dell’esito complessivo della lite. La cassazione resta un giudizio di legittimità, non una nuova sede per ricalcolare il danno.

Il rapporto e l’interruzione con breve preavviso

La controversia mostra come, nei rapporti continuativi di fornitura, la durata della relazione e il tempo concesso per il recesso possano incidere sulla valutazione delle conseguenze economiche dell’interruzione. Nel caso esaminato, il preavviso di tre giorni era stato posto in relazione al danno lamentato e alla compensazione tra le rispettive posizioni creditorie. La decisione di merito aveva rideterminato il saldo finale e revocato il titolo monitorio.

La quantificazione del danno non si riapre liberamente

Le censure sulla quantificazione del danno, comprese quelle relative al mancato guadagno e alla detrazione delle imposte, sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e del quantum risarcitorio. Invocare la violazione di una norma sostanziale o un vizio motivazionale non è sufficiente se, nella sostanza, il ricorso chiede alla Corte di sostituire la propria lettura a quella compiuta dal giudice d’appello sulle prove e sull’entità del pregiudizio.

Il requisito del fatto decisivo omesso

La Corte ha inoltre rilevato l’inadeguata formulazione del motivo proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il controllo di legittimità richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo che sia stato realmente omesso, nei limiti consentiti dalla norma. Non consente, invece, di riproporre il materiale probatorio già valutato o di sollecitare una diversa liquidazione del danno sulla base della medesima ricostruzione fattuale.

La compensazione delle spese di merito

La compensazione integrale delle spese è stata ritenuta sorretta da ragioni concrete: la revoca del decreto ingiuntivo e l’esiguità del credito residuo riconosciuto alle appellate. Nel quadro degli artt. 91 e 92 c.p.c., l’esito della lite non dipende soltanto dalla vittoria su una singola domanda, ma può essere valutato considerando il risultato complessivo, la riduzione della pretesa e la consistenza effettiva del saldo finale.

Vittoria parziale e risultato complessivo

La pronuncia non trasforma la compensazione in una conseguenza automatica di ogni vittoria parziale. La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della deroga al principio di soccombenza e collegarle all’andamento concreto della controversia. Una parte può ottenere il riconoscimento di una pretesa, ma la revoca di un titolo e l’esiguità del saldo possono condurre il giudice a una regolazione delle spese diversa dall’addebito integrale alla controparte.

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Avvocato Paolo Panariti
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