La causa di responsabilità sanitaria richiede una ricostruzione medica e giuridica: cartella clinica completa, relazione medico-legale, nesso causale e quantificazione dei danni. La condizione di procedibilità può essere assolta, in alternativa, con ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. oppure con mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Se la CTU preventiva non porta a un accordo, il merito va introdotto entro 90 giorni nei casi previsti dall’art. 8 della legge n. 24/2017.
L’azione mira al risarcimento del danno contro struttura sanitaria, professionista e, ove applicabile, assicuratore. Può riguardare diagnosi tardiva, errore chirurgico, terapia inappropriata, infezione, omessa informazione o altra condotta collegata a un danno alla salute, alla capacità lavorativa, all’autonomia o al patrimonio. Non basta che il risultato sia sfavorevole: occorre ricostruire la condotta, la violazione delle regole di diligenza e il nesso causale tra condotta e danno.
La legge n. 24/2017 distingue, tra l’altro, la responsabilità della struttura e quella dell’esercente la professione sanitaria. La qualificazione incide sulla prova e sulla prescrizione. La denuncia penale, se valutata, non è un rimedio sostitutivo della causa civile: il risarcimento richiede una strategia autonoma e il coordinamento dei diversi procedimenti.
Chiedere la cartella clinica completa, referti, immagini diagnostiche, consenso informato, lettere di dimissione, prescrizioni e documentazione delle complicanze. Conservare ricevute, spese, certificati, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e prove del danno non patrimoniale. Evitare di selezionare soltanto i documenti favorevoli: una relazione medico-legale deve esaminare la storia completa.
Far esaminare il caso a un medico-legale e, se occorre, a uno specialista. La relazione dovrebbe indicare condotta, standard di cura, causalità, percentuale o durata dell’invalidità, necessità di assistenza, danni patrimoniali e non patrimoniali. Prima dell’azione va valutata anche l’assicurazione, l’eventuale responsabilità solidale, la conservazione delle prove e il rischio di prescrizione.
La condizione di procedibilità è alternativa: si può promuovere ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. oppure la mediazione prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come richiamata dall’art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24. La scelta dipende dalla necessità di un accertamento medico, dall’interesse a una composizione e dalla struttura del caso.
La CTU preventiva cerca di fornire una base tecnica per la conciliazione. Se non si raggiunge un accordo, il giudizio di merito deve essere introdotto entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine giudiziale, secondo l’art. 8 della legge n. 24/2017. Il termine va verificato sul provvedimento concreto. Anche la mediazione ha proprie convocazioni e verbali: conservarli e controllare quando la condizione si considera assolta.
I termini di prescrizione possono variare secondo natura della responsabilità, rapporto dedotto, soggetto convenuto e momento di conoscenza del danno. Non attendere la scadenza per ottenere la cartella clinica o una perizia: il calcolo va fatto su dati concreti e con assistenza legale.
La causa civile appartiene normalmente al Tribunale ordinario, individuato secondo valore e territorio: luogo del fatto, sede del convenuto, eventuale foro del consumatore o altre regole speciali devono essere verificate. Se sono convenuti più soggetti, la competenza va controllata per ciascuno e per il collegamento tra domande. L’assicuratore non è automaticamente parte necessaria: la sua presenza dipende dalla legge, dalla polizza e dalla domanda.
Dopo la fase preventiva, la controparte può fare un’offerta, proporre una transazione o contestare responsabilità e nesso causale. Nel giudizio il Tribunale può nominare un consulente, ascoltare testimoni e valutare documenti e presunzioni. La decisione può riconoscere tutto, parte o nulla del danno; seguono, se dovuti, interessi, rivalutazione e spese. Un accordo deve regolare danni, rinunce, tempi di pagamento e posizione di tutti i soggetti.
Per ogni opportuna valutazione ed esame della fattispecie concreta, lo Studio Legale Panariti Morelli è a vostra disposizione, avvalendosi di specialisti nella materia e medico-legale che valuterà preventivamente la sussistenza dei requisiti utili per procedere alla richiesta del risarcimento dei danni, se sussistente.