L’overbooking può condurre a un negato imbarco, ma occorre distinguere il passeggero che accetta volontariamente di rinunciare al posto dal passeggero al quale l’imbarco è negato contro la sua volontà. In quest’ultimo caso, quando ricorrono i presupposti del Regolamento (CE) n. 261/2004, possono spettare assistenza, scelta tra rimborso e riprotezione e una compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro, in relazione alla tratta e salvo le riduzioni previste. La richiesta deve essere documentata e presentata tempestivamente, senza dare per scontato l’esito.
L’overbooking si verifica quando il vettore accetta prenotazioni superiori ai posti disponibili e, al momento della partenza, non riesce a imbarcare tutti i passeggeri. Il rifiuto può essere volontario: il passeggero rinuncia al volo in cambio di benefici concordati con la compagnia. In questa ipotesi, contenuto e misura delle prestazioni dipendono anzitutto dall’accordo raggiunto.
Diverso è il negato imbarco contro la volontà del passeggero, che si presenta in aeroporto nei tempi richiesti, dispone di una prenotazione confermata e dei documenti necessari e non si trova in una situazione che giustifichi il rifiuto per ragioni di salute, sicurezza, ordine o documentazione. In tale situazione il Regolamento (CE) n. 261/2004 può riconoscere diritti specifici, da verificare sulla base dei fatti e della tratta.
Il Regolamento si applica, in linea generale, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato dell’Unione europea e, in determinate condizioni, ai voli provenienti da un Paese terzo verso l’Unione quando il vettore operativo è comunitario. Il perimetro concreto dipende dal volo, dal vettore e da eventuali discipline applicabili. Il richiamo a circostanze eccezionali deve essere esaminato in concreto: esso può incidere su alcune pretese, ma non elimina normalmente i diritti di assistenza e di scelta tra le alternative previste.
Conservare prenotazione, biglietto o carta d’imbarco, conferma del check-in, comunicazioni della compagnia, attestazione del negato imbarco e ogni documento relativo alla causa dichiarata dal vettore. Annotare orari, persone contattate e modalità con cui è stata offerta o negata la riprotezione. Occorre inoltre raccogliere ricevute per pasti, pernottamenti, trasferimenti e altre spese sostenute a causa dell’attesa o del mancato trasporto.
Inviare al vettore un reclamo documentato indicando il volo, la prenotazione, la presenza al gate, il tipo di rifiuto subito e le tutele richieste. È utile chiedere espressamente la compensazione prevista dall’art. 7 del Regolamento, il rimborso o la riprotezione e il rimborso delle spese di assistenza eventualmente anticipate. Le richieste devono distinguere ciò che deriva direttamente dal Regolamento dagli eventuali danni ulteriori, che richiedono prova e valutazione secondo la disciplina applicabile.
Se il vettore non risponde o respinge la domanda, valutare gli strumenti di reclamo e di risoluzione disponibili nel caso concreto. Non firmare dichiarazioni di rinuncia senza comprenderne il contenuto e verificare tempestivamente la documentazione, perché la ricostruzione della vicenda può diventare più difficile con il passare del tempo.
In caso di negato imbarco contro la volontà del passeggero, l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede una compensazione di 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, di 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, e di 600 euro per le tratte ulteriori. Gli importi possono essere ridotti nei casi previsti, ad esempio quando il passeggero raggiunge la destinazione finale con un ritardo contenuto grazie alla riprotezione.
Il passeggero può avere diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto e riprotezione verso la destinazione finale, oltre all’assistenza durante l’attesa, come pasti, comunicazioni e, quando necessario, sistemazione alberghiera e trasferimenti. La compensazione non spetta automaticamente in caso di rinuncia volontaria o quando il rifiuto è giustificato da ragioni previste dalla disciplina. Possono inoltre residuare pretese per danni ulteriori effettivamente provati, nei limiti delle norme applicabili.
Per promuovere una domanda giudiziale occorre verificare tempestivamente la disciplina applicabile e il termine entro cui agire, tenendo conto della natura della pretesa, delle circostanze del caso, del vettore coinvolto e delle eventuali condizioni contrattuali. Non è prudente fare affidamento su un termine prescrizionale unico e astratto. La domanda dovrebbe essere corredata da prenotazione, prova della presenza al volo, comunicazioni, ricevute e risposta del vettore.
| Tutela | Contenuto | Indicazione pratica |
|---|---|---|
| Tutela Assistenza | Contenuto Pasti, comunicazioni e, quando necessario, alloggio e trasferimenti durante l’attesa. | Indicazione pratica Conservare le ricevute delle spese ragionevoli sostenute quando l’assistenza non è stata prestata. |
| Tutela Rimborso o riprotezione | Contenuto Scelta tra restituzione del prezzo del biglietto e trasporto alternativo verso la destinazione finale, secondo le condizioni applicabili. | Indicazione pratica Indicare al vettore quale alternativa si richiede e verificare le conseguenze di una scelta già effettuata. |
| Tutela Compensazione | Contenuto Somma prevista dall’art. 7: 250, 400 o 600 euro in base alla tratta, con possibili riduzioni nei casi previsti. | Indicazione pratica Documentare il negato imbarco involontario e la presenza al volo; verificare eventuali cause di esclusione. |
| Tutela Risarcimento ulteriore | Contenuto Danni patrimoniali o ulteriori pregiudizi provati, nei limiti della disciplina applicabile. | Indicazione pratica Separare le voci già coperte dal Regolamento e provare nesso causale, entità e necessità della spesa. |
La competenza deve essere verificata in rapporto al contratto di trasporto, al vettore operativo, al luogo di partenza e di arrivo e alle norme processuali applicabili. La scelta del foro non dipende soltanto dal luogo in cui il passeggero risiede e può variare in base alla struttura del viaggio, alla natura della domanda e all’eventuale presenza di più vettori. Prima di agire, è quindi opportuno controllare le regole europee e nazionali pertinenti e il contenuto della prenotazione, senza assumere come vincolante ogni indicazione contenuta nelle comunicazioni standard della compagnia.
Il vettore può riconoscere in tutto o in parte la richiesta, proporre una soluzione transattiva oppure contestare la qualificazione del negato imbarco, la presenza del passeggero, l’applicabilità del Regolamento o l’entità delle spese. In una controversia possono essere esaminati prenotazione, registrazioni del check-in, comunicazioni al gate, condizioni del trasporto e documentazione delle spese.
Un reclamo amministrativo o una procedura di risoluzione alternativa può favorire una definizione senza giudizio, ma non sostituisce automaticamente la verifica dei termini per agire. La valutazione deve tenere separate compensazione, assistenza, rimborso e danno ulteriore. Nessuna procedura garantisce il riconoscimento della domanda: l’esito dipende dalle prove e dalla disciplina applicabile.
Per ogni opportuna valutazione ed esame della fattispecie concreta, lo Studio Legale Panariti Morelli è a vostra disposizione, indicandovi anche l’iter più opportune per ottenere il ristoro.