Un avviso o una cartella non si contestano tutti nello stesso modo. Il giudice e il termine dipendono dalla natura del credito, non dal nome dell’atto. Per un credito tributario il ricorso va normalmente alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Per sanzioni e crediti non tributari occorre distinguere tra opposizione recuperatoria, opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
La contestazione è necessaria quando si nega il debito, si sostiene che sia prescritto o già pagato, si denuncia l’assenza di un atto presupposto, un errore di persona o di importo, un difetto di notifica, una carenza di motivazione o un vizio della procedura. Il primo controllo è identificare il creditore sostanziale e la fase: pretesa non ancora esecutiva, cartella, intimazione, pignoramento o altro atto.
Il principio da tenere in vista è questo: giudice e termine dipendono dalla natura del credito e dal vizio dedotto, non dall’etichetta “cartella” o “avviso”. Un debito tributario, un contributo previdenziale, una sanzione amministrativa e un credito contrattuale seguono regole differenti. Anche il soggetto da citare può cambiare: ente impositore, ente previdenziale, amministrazione titolare della sanzione o agente della riscossione.
Conservare l’atto completo e le prove di notifica; chiedere, se occorre, l’estratto di ruolo e gli atti presupposti; confrontare importo, periodo, ente creditore, interessi e spese. Verificare se la cartella è il primo atto conosciuto: in tale ipotesi può essere necessaria una opposizione recuperatoria per dedurre vizi dell’atto originario o della sua notifica.
Si può presentare un’istanza di autotutela, sgravio o sospensione amministrativa, ma l’istanza non sospende automaticamente i termini per il ricorso. La domanda deve quindi essere parallela, non sostitutiva, della verifica processuale. Prima di pagare o chiedere una rateizzazione, controllare gli effetti sull’eventuale contestazione e sulla riscossione.
Per i crediti tributari, gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevedono il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnabile, salvo discipline speciali. Occorre distinguere i vizi della pretesa, che riguardano il rapporto tributario e l’ente impositore, dai vizi propri dell’atto di riscossione, che possono riguardare l’agente della riscossione. Il ricorso deve chiamare correttamente il soggetto resistente: non indicare automaticamente Agenzia delle entrate-Riscossione se il vizio concerne soltanto l’ente impositore, e viceversa.
Per sanzioni amministrative e altri crediti non tributari il rimedio dipende dalla causa e dalla fase. L’opposizione recuperatoria può essere necessaria quando la cartella è il primo atto conosciuto; l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguarda il diritto di procedere o fatti estintivi del credito; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda vizi formali dell’atto esecutivo e ha, in via generale, il termine di 20 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza legale dell’atto. La verifica deve essere immediata perché il termine e il giudice possono cambiare in base a contributi, sanzioni, entrate patrimoniali o fase esecutiva.
| Problema | Rimedio indicativo | Termine/attenzione | Giudice potenziale |
|---|---|---|---|
| Problema Credito d'imposta | Rimedio indicativo Ricorso tributario; vizi della pretesa o propri dell’atto | Termine/attenzione Di regola 60 giorni; verificare l’atto | Giudice potenziale Corte di giustizia tributaria di primo grado |
| Problema Cartella primo atto conosciuto | Rimedio indicativo Opposizione recuperatoria | Termine/attenzione Termine collegato all’atto e al credito | Giudice potenziale Giudice individuato dalla materia |
| Problema Diritto di procedere o fatto estintivo | Rimedio indicativo Opposizione ex art. 615 c.p.c. | Termine/attenzione Termine e fase variano | Giudice potenziale Giudice ordinario competente |
| Problema Vizio formale dell’esecuzione | Rimedio indicativo Opposizione ex art. 617 c.p.c. | Termine/attenzione Di regola 20 giorni | Giudice potenziale Giudice dell’esecuzione |
Per i tributi, il giudice è normalmente la Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente. Per crediti non tributari possono essere competenti il giudice ordinario, il giudice del lavoro o altro giudice previsto dalla legge; nelle opposizioni esecutive rilevano la fase dell’esecuzione e l’ufficio giudiziario competente. La natura contributiva o previdenziale richiede cautele ulteriori e non può essere trattata come un credito tributario senza verifica.
Il giudice può sospendere la riscossione o l’esecuzione quando ricorrono i presupposti, accogliere il ricorso in tutto o in parte oppure rigettarlo. Un provvedimento di sgravio può eliminare o ridurre la pretesa, ma occorre controllare l’effettivo aggiornamento della posizione. Se è avviato un pignoramento, un fermo o un’ipoteca, l’urgenza aumenta. Pagamento e rateizzazione possono produrre effetti processuali diversi e, in alcuni casi, comportare riconoscimento o rinuncia: prima di firmare o pagare, chiedere una valutazione.
Per ogni opportuna valutazione ed esame della fattispecie concreta, lo Studio Legale Panariti Morelli è a vostra disposizione.