Studio Legale Panariti & Morelli

(Cass. ordinanza 5 novembre 2025, n. 29270)

Tremonti Ambiente e società di persone: l’agevolazione non può essere recuperata dai soci

Tremonti Ambiente società di persone

La pronuncia della Corte di cassazione, Sezione V civile, ha esaminato il rapporto tra l’agevolazione Tremonti Ambiente (Legge n. 388/2000), gli investimenti in impianti fotovoltaici e l’imputazione per trasparenza del reddito di una società di persone. Il principio affermato valorizza la soggettività tributaria della società di persone: la trasparenza fiscale riguarda l’imputazione del reddito, ma non elimina la distinzione tra il soggetto titolare dell’agevolazione e i soci ai quali quel reddito viene attribuito. I controricorrenti erano assistiti dagli avv.ti Giuseppe Fantappiè e Paolo Panariti.

L’agevolazione e la dichiarazione della società

La controversia riguardava la possibilità di correggere le dichiarazioni fiscali per far valere il beneficio previsto per gli investimenti agevolabili. La Corte ha considerato, in linea generale, l’emendabilità della dichiarazione anche in presenza di incertezze interpretative; tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata dal soggetto al quale l’agevolazione spetta, nel periodo dichiarativo pertinente.

La soggettività tributaria della società

Se la società di persone, titolare dell’agevolazione, non ha esercitato l’emenda nella dichiarazione relativa all’anno interessato, i soci non possono correggere autonomamente le proprie dichiarazioni per ottenere il beneficio. L’imputazione per trasparenza del reddito non trasferisce ai soci la titolarità dell’agevolazione né consente loro di sostituirsi alla società nell’esercizio della relativa scelta fiscale.

L’esito del giudizio

La Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e ha deciso la causa nel merito, rigettando gli originari ricorsi dei contribuenti. Le spese sono state compensate in considerazione della novità della questione esaminata.

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Avvocato Paolo Panariti
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