La procedura ha due piani: domanda amministrativa all’INPS e accertamento dei requisiti. Il requisito sanitario non esaurisce la pratica: vanno controllati anche requisiti reddituali, contributivi o altri, secondo la prestazione. Per molte controversie è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.
Invalidità civile, pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza, indennità di accompagnamento, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità previdenziale non coincidono. Le prime prestazioni sono normalmente assistenziali e richiedono requisiti sanitari e, a seconda del beneficio, ulteriori condizioni economiche o personali; assegno ordinario e pensione di inabilità ex Legge 12 giugno 1984, n. 222 richiedono anche presupposti contributivi. L’accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è autonomo: può fondare agevolazioni e tutele, ma non attribuisce automaticamente una prestazione economica.
Il percorso inizia dal medico certificatore, che redige e trasmette telematicamente all’INPS il certificato medico introduttivo con diagnosi, patologie e documentazione clinica rilevante. Il cittadino deve ottenere e conservare la ricevuta con il numero del certificato.
La domanda va quindi presentata all’INPS secondo le modalità telematiche previste: direttamente con identità digitale, tramite patronato o intermediario abilitato. Nella domanda si possono selezionare, se pertinenti, le richieste di invalidità civile, accompagnamento, cecità o sordità civile, handicap/Legge 104, disabilità ai fini del collocamento mirato e le prestazioni previdenziali. Dal 1° marzo 2026, in caso di domande contestuali per più accertamenti, l’INPS deve svolgere l’accertamento sanitario in un’unica visita, nei limiti temporali previsti dalla disciplina transitoria.
È essenziale allegare e portare alla visita:
L’INPS riceve la domanda completa di certificazione sanitaria, la trasmette telematicamente all’ASL e l’accertamento definitivo compete all’Istituto.
Il primo adempimento è acquisire e conservare il verbale sanitario e il provvedimento di rigetto. Occorre distinguere fra:
Questa distinzione determina il rimedio. Per le controversie sul requisito sanitario di invalidità civile, cecità, sordità, handicap/disabilità e per le prestazioni della Legge n. 222/1984, il rimedio ordinario non è un semplice “ricorso contro il verbale”, ma l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.
Il ricorso chiede al Tribunale di nominare un consulente tecnico d’ufficio, che valuta la condizione sanitaria. La CTU non sostituisce l’INPS nella verifica dei requisiti non sanitari.
Dopo il deposito della relazione, se la parte non intende accettarla, deve dichiarare il dissenso entro 30 giorni; dalla dichiarazione decorre il termine di ulteriori 30 giorni per depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, indicando i motivi della contestazione. Se non vi è dissenso, può seguire l’omologa nei modi previsti. I termini decorrono dagli atti processuali rilevanti: controllare la comunicazione della cancelleria e farsi assistere tempestivamente.
È competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, secondo il foro dell’ente previdenziale e le regole dell’art. 444 c.p.c. La competenza territoriale va verificata con attenzione, specialmente quando il richiedente risiede lontano dalla sede dell’ente o vi sono articolazioni territoriali. La domanda deve individuare la prestazione, il provvedimento contestato e i requisiti, distinguendo sanitario, reddituale, contributivo e decorrenza.
Il giudice può omologare l’accertamento sanitario, disporre una nuova valutazione nei casi processualmente consentiti o decidere il merito dopo il dissenso. L’INPS potrà comunque verificare redditi, contribuzione, cittadinanza o residenza, eventuale incompatibilità e altri requisiti. Dopo il riconoscimento, controllare la data di decorrenza, gli arretrati, le trattenute e l’effettivo pagamento.
L’art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. può rilevare per la dichiarazione delle condizioni reddituali necessarie all’esonero o alla limitazione delle spese, nei casi previsti. Non omettere la dichiarazione quando è richiesta, perché la conseguenza sulle spese può essere significativa.
Per ogni opportuna valutazione ed esame della fattispecie concreta, lo Studio Legale Panariti Morelli è a vostra disposizione, avvalendosi di specialisti nella materia e medico-legale che valuterà preventivamente la sussistenza dei requisiti utili per ottenere i benefici di legge.