(Cass. ordinanza 28 dicembre 2025, n. 34405)
L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione V civile, ha affrontato la tassazione dell’assegno divorzile percepito da una persona residente in Svizzera. La Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione della Convenzione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. La pronuncia conferma la funzione di garanzia delle convenzioni contro le doppie imposizioni nella delimitazione della potestà tributaria degli Stati. La ricorrente era assistita dagli Avv.ti Paolo Panariti e Gianfranco Losi.
Il rapporto tra disciplina interna e Convenzione
La Corte ha ribadito che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in quanto discipline speciali, prevalgono sulla normativa interna quando regolano diversamente il potere impositivo. La questione doveva quindi essere risolta alla luce della Convenzione tra Italia e Svizzera, senza limitarsi alla qualificazione del reddito secondo le sole disposizioni domestiche.
L’esclusione dell’articolo 15 e l’applicazione dell’articolo 21
L’assegno divorzile non costituisce una remunerazione derivante da un’attività di lavoro dipendente e, pertanto, non rientra nell’articolo 15 della Convenzione. In assenza di una disposizione specifica, trova applicazione la norma residuale dell’articolo 21, con la conseguenza che il reddito è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, cioè in Svizzera.
La portata pratica in materia di fiscalità internazionale
Il principio assume rilievo concreto nei rapporti transfrontalieri, perché impedisce di applicare automaticamente la disciplina italiana a una prestazione periodica collegata allo scioglimento del vincolo coniugale. La residenza del percettore e la corretta qualificazione convenzionale del reddito diventano, così, elementi decisivi per individuare lo Stato competente a tassarlo.
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