Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 06/02/2024, n. 2232
Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Solo uno può partecipare, in qualità di rappresentante di tutti gli altri. Designato il rappresentante unico, gli altri comproprietari possono allontanarsi oppure, al limite, rimanere in assemblea, ma senza né diritto di voto, né di intervento, solo come spettatori. Se la presenza degli altri comproprietari diversi dal delegato può costituire ostacolo al corretto svolgimento dei lavori assembleari (ad esempio, per via dei continui e inopportuni interventi), allora si ritiene che il presidente possa chiedere a chi non ha titolo di prendere parte all’assemblea di allontanarsi.
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