Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/07/2025, n. 19811 (rv. 675237-01)
L’inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell’atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell’impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 05/06/2024)
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