Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/06/2025, n. 16662

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - Onere della prova

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la banca che chiede l’ammissione del credito derivante da saldo negativo di conto corrente ha l’onere di provare la fonte del credito attraverso la produzione della documentazione completa delle operazioni intercorse. Tuttavia, gli estratti conto non costituiscono l’unico mezzo di prova necessario. Anche in assenza di una parte degli estratti conto, possono essere utilizzati altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, quali contabili bancarie delle singole operazioni, scritture contabili e estratti conto scalari. Il giudice di merito deve valorizzare tutta la documentazione disponibile e utilizzare i metodi di calcolo più idonei a ricostruire l’integrale andamento del rapporto.

Condividi l’articolo su Linkedin:

I commenti sono chiusi.

error: Il contenuto è protetto!