Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/08/2025, n. 22219

Società - Azione Di Responsabilità Contro Gli Amministratori

La responsabilità contemplata dall’art. 2395 c.c. nei confronti del terzo postula la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. È escluso, così, che chi sia subentrato nella qualità di amministratore debba rispondere di danni imputabili a chi lo ha preceduto nella carica; allo stesso modo, il vecchio amministratore non può essere ritenuto responsabile del pregiudizio patrimoniale discendente da una condotta illecita posta in atto dal nuovo. Tale regola vale anche per la fattispecie di responsabilità nei confronti dei terzi rientrante nella previsione dall’art. 2485, comma 1, c.c.

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