Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/07/2025, n. 18672

APPELLO CIVILE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI -PROCEDIMENTO CIVILE › Legittimazione attiva e passiva

L’accoglimento parziale dell’appello comporta, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione automatica della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, implicando la necessità per il giudice di appello di provvedere nuovamente su queste in relazione all’esito finale della lite.

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